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LAVORO SPORTIVO della GUIDA PRATICA.
Stante l’art 29 del d.lgs 36/2021, le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nell’apposita sezione, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.
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Manuale operativo per la gestione dei volontari, attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive